Come è noto la vicedirigenza era stata istituita con l’art. 7, comma
3, della L. n. 145/2002 che aveva introdotto nel D.lgs. n. 165/2001,
l’art. 17 bis, rubricato, per l’appunto, “vicedirigenza” con la
specifica previsione che la contrattazione collettiva del
comparto Ministeri avrebbe dovuto “ disciplinare l'istituzione di
un'apposita separata area della vicedirigenza”, con l’evidente
fine di valorizzare quelle figure professionali che, dotate di una
elevata qualificazione professionale all’interno della struttura
organizzativa della pubblica amministrazione, ricoprono funzioni di
rilievo organizzativo.
Recentemente la L. 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” è intervenuta con numerose disposizioni sulla pubblica
amministrazione al fine di perseguire l’obiettivo preannunciato dal
Governo di riduzione della spesa pubblica ( c.d spending review) ed in
particolare con l’art. 5 c.13 - riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni-, ha disposto l’abrogazione proprio dell’art 17 bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 istitutivo della
vicedirigenza. In realtà sull’istituto si era instaurato un notevole
contenzioso innanzi ai giudici del lavoro di segno diverso; in una
prima fase diverse pronunce giurisdizionali avevano riconosciuto
l’esistenza di un vero e proprio diritto all’inquadramento, a
prescindere da qualsivoglia intervento contrattuale (ex multis Trib
Roma, Sez. Lav., 11 luglio 2009, n. 12847); altre, invece,
riconoscevano piena autonomia alla contrattazione collettiva (ex
multis cit., n. 14204; Trib. Pavia, sez. lav., 14 gennaio
2010, n. 4; Trib. Roma, Sez. lav. 8 ottobre 2009; Trib. Roma, Sez.
lav., 27 novembre 2007; Trib. Grosseto, Sez. lav., 8 febbraio 2007) .
Di particolare interesse a tal riguardo la sentenza del
Tribunale di Napoli, sez. lav., 6 maggio 2011 n. 14204 che pur
confermando che il legislatore avesse rimesso esclusivamente alla
contrattazione collettiva il compito di istituire l’area della
vicedirigenza,.. aveva concluso però che “non poteva però ravvisarsi
alcun inadempimento direttamente imputabile all’Amministrazione che
aveva omesso di inquadrare i dipendenti in possesso dei requisiti
nell’area della vicedirigenza, trattandosi di area che verrà ad
esistenza solo quando vi sarà specifica disciplina contrattuale”.
La giurisprudenza di merito ha continuato negli ultimi anni ad
oscillare tra pronunce in cui, ritenendo imprescindibile l’intervento
della contrattazione collettiva sul punto, non ha riconosciuto alcun
diritto, e, in generale, alcun interesse protetto dall’ordinamento
giuridico (in tal senso, Trib. Roma, Sez. lav. 8 ottobre 2009; Trib.
Torino, Sez. lav., 30 luglio 2009; Trib. Grosseto, Sez. lav., 23
febbraio 2009), ed altre, favorevoli ai ricorrenti, ove si è giunti a
disapplicare il disposto dell’art. 8 L n. 15/2009, (vedi Trib Roma,
Sez. Lav., 11 luglio 2009, n. 12847 e Trib. Ragusa, Sez. lav., 2
febbraio 2011, n. 94).
Le prime sentenze favorevoli con condanna al risarcimento del danno anche quantificato ( cfr.Trib. Roma, Sez. Lav., 7 marzo 2008, n. 4399),erano poi state sospese limitatamente al riconoscimento del diritto all’inquadramento, dalla Corte d’appello( cfr. Trib. Roma, Sez. lav., 17 luglio 2009, n. 12847 cit.). cfr. altresì sent. 7 ottobre 2010 n.427 del Trib. Lavoro di Arezzo. Infine nel 2011 la Cass. Lav. con sent. n.28208 del 22 dicembre 2011 si era pronunciata confermando, in adesione all’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Cass.SS.UU.n 14656 del 2011 che l’art 17 bis non avesse natura precettiva. Eppure numerose sentenze avevano testimoniato l’esistenza di un diverso orientamento (cfr ex multis .sent. 18 novembre 2010 n°192 Trib. Lavoro di Pordenone) in base al quale “ la L. n. 145/02 prevede, con una disposizione di immediata attuazione perché non condizionata a disciplina contrattuale di sorta, che i dirigenti possano delegare ai vicedirigenti competenze attuative di progetti, di direzione e coordinamento degli uffici e della gestione del personale”.Inoltre, secondo orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Pubblico Impiego, l’efficacia derogatoria riconosciuta al Contratto Collettivo rispetto alla legge, presuppone che la legge, della cui deroga si tratti, non inverte la parte collettiva del compito della propria attuazione, quindi ne caso dell’art. 17-bis della legge della vice dirigenza che rinvia la contrattazione collettiva, la disciplina dell’istituto della vicedirigenza ove i CCNL omettano la relativa applicazione, è lo stesso organo giudicante ed attribuisce la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti; insomma un vero e proprio arresto giurisprudenziale con la Cass. Lav. con sent. n.28208 del 22 dicembre 2011 culminato appunto durante l’estate del 2012 con l’art 5 c.13 della L.135/2012 di abrogazione dell’intero istituto della vice dirigenza ,a dispetto di legittime aspettative sorte in capo ai funzionari ricorrenti delle amministrazioni dello Stato.